Regolamento d’uso

(Ex art. 1 septies D.L. 24/02/2003, convertito in L. 24/04/2003 e successive modifiche ed ex art. 4, co. 2 del D.M. 06 Giugno 2005 recante modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli d’accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 7.500 posti).

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

Per “Stadio” si intende l’intera struttura dello Stadio Pino Zaccheria di Foggia e delle sue pertinenze, comprese quelle esterne, occupata od utilizzata dal Calcio Foggia 1920 per le gare casalinghe.

Per “Club” si intende il Calcio Foggia 1920 s.r.l.

Per “Evento” si intende ogni manifestazione sportiva che si svolge nello Stadio, organizzata e gestita dal Calcio Foggia 1920.

L’acquisto del titolo valido per l’accesso e la permanenza nell’impianto sportivo in occasione dell’Evento, comporta l’accettazione incondizionata del presente “Regolamento d’uso dell’impianto”.
La violazione o anche solo l’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, ferma ed impregiudicata l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente (Art. 4 co. 2 D.M. 06/06/05 – Ticketing) ed eventuale successiva.

In ogni caso, la vendita degli abbonamenti, dei titoli di accesso all’impianto sportivo, compresi quelli destinati al settore ospiti, sono condizionati alle indicazioni e alle diverse intese predisposte sia dal Ministero dell’Interno, sia dalle Autorità Federali che dagli Organismi di Pubblica Autorità.

Il Club, a prescindere dalle decisioni adottate dalle competenti Autorità, può rifiutare l’ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente Regolamento.

Fermo restando la possibilità per la polizia giudiziaria di effettuare perquisizioni personali secondo le vigenti disposizioni di legge, con l’acquisto del titolo di accesso allo Stadio, lo spettatore aderisce al presente Regolamento d’uso dell’impianto e, conseguentemente, autorizza gli stewards ad effettuare controlli anche a mezzo di metaldetector finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli stewards, i quali possono rifiutare l’ingresso o allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a tali scrupolosi controlli, secondo la  normativa vigente applicabile e quella qui di seguito indicata.

Pertanto, all’accesso ai varchi e per tutto il tempo di permanenza allo Stadio, i possessori di regolare titolo di accesso, che dovrà essere conservato fino all’uscita dall’impianto e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto, potranno essere sottoposti a tali controlli da parte degli stewards.

Si ricorda che gli stewards del Calcio Foggia 1920, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono giuridicamente equiparati agli “incaricati di un pubblico servizio”.  In particolare ad essi viene estesa la tutela prevista dagli artt. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale (ex art. 6 quater L. 13/12/89 così come integrata dall’art. 1 lett. e del D.L. 17/08/05 convertito in L. 17/10/05).

 

Si richiamano pertanto le seguenti disposizioni:

  1. Il titolo di accesso allo stadio (biglietto o abbonamento) è strettamente personale, non è cedibile a terzi e sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell’acquirente. I minori possono accedere all’Impianto Sportivo solo se accompagnati da adulti, entrambi muniti di regolare titolo d’ingresso.
  2. Il diritto alla visione delle partite delle squadre della Calcio Foggia 1920 potrà essere acquisito solo previa sottoscrizione di apposito separato contratto di abbonamento, se predisposto dal Calcio Foggia 1920 per ogni singola stagione calcistica, o tramite l’acquisto del singolo titolo valido per il singolo spettacolo – partita.
  3. Non è consentito in alcun caso e per nessun evento il cambio del nominativo dell’utilizzatore del titolo di accesso allo stadio (biglietto o abbonamento). Se utilizzato da altra persona diversa dal titolare verrà sequestrato dal personale addetto che ne dovesse riscontrare l’uso improprio, ferma restando l’applicabilità delle disposizioni legislative e regolamentari volte a garantire la sicurezza dei luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive.
  4. Qualunque titolo d’accesso sarà ritirato dagli stewards, dai funzionari del Club e dalle Forze dell’Ordine nel caso in cui detto titolo sia detenuto da persona diversa dal titolare, che, utilizzando tale documento tenti di accedere allo Stadio, o venga sorpreso all’interno dello stesso. Colui che ne verrà trovato in possesso sarà identificato e, ricorrendone i presupposti, perseguito a termini di legge. Il titolo sarà custodito dal Club per eventuale riconsegna al titolare. La riconsegna del titolo sarà eseguita in favore dell’effettivo titolare solo dietro esibizione e deposito in copia conforme di denuncia alla Pubblica Autorità. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’abbonamento o del titolo valido per il singolo evento – manifestazione, in ottemperanza alle attuali normative fiscali, nonché per ragioni di Ordine Pubblico, non sarà rilasciato duplicato, né titoli equipollenti, né potrà consentirsi l’ingresso, né infine sarà rimborsato il prezzo e nulla potrà essere opposto al Calcio Foggia 1920.
  5. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido (carta d’identità o equipollenti), da esibire ad ogni richiesta del personale del Club per verificare la corrispondenza tra titolare del tagliando e possessore dello stesso.
  6. Al momento dell’ingresso allo stadio, è facoltà degli Stewards, dei Funzionari del Club, delle Forze dell’Ordine chiedere ai possessori dell’abbonamento di esibire oltre il documento d’identità anche la Fan Card.
  7. Ai sensi della vigente normativa, tutte le persone dotate di valido titolo di accesso, che accedono allo Stadio, hanno l’obbligo di occupare solamente il posto loro assegnato ed evidenziato sul biglietto o sull’abbonamento e non potranno spostarsi all’interno dell’impianto in zone diverse senza l’espressa autorizzazione o le istruzioni degli Stewards, dei Funzionari del Club o delle Forze dell’Ordine. Qualunque spettatore che verrà trovato in una zona dello Stadio diversa da quella a lui attribuita dal tagliando di ingresso o dall’abbonamento potrà essere identificato ed allontanato dallo Stadio.
  8. Per ragioni d’ordine pubblico. L’Autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che dispongono di regolare titolo di accesso.
  9. I possessori di regolare titolo d’accesso prendono espressamente atto ed accettano irrevocabilmente che il Calcio Foggia 1920 potrà assegnare un posto diverso da quello indicato qualora dovessero sopravvenire giustificati motivi organizzativi, di forza maggiore,per caso fortuito, di ordine pubblico, di sicurezza o per disposizioni di autorità pubbliche o sportive. In tal caso. Il Calcio Foggia 1920 offrirà al Tifoso in possesso di regolare titolo d’accesso un posto equipollente a quello acquistato; qualora tale posto alternativo non fosse ritenuto dal Tifoso idoneo o equipollente, il Club sarà tenuto al rimborso del costo del titolo d’accesso (singolo biglietto ovvero, in caso di abbonamento, quota parte del costo dell’abbonamento commisurata agli accessi ancora non utilizzati), rinunciando il Tifoso ad ogni ulteriore richiesta di indennizzo.
  10. Il Club si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di installare strutture protettive, conformi a quelle ammesse dalla FIFA e dalla UEFA, atte a creare elemento di separazione tra i vari settori dello Stadio e tra questi ultimi e il campo di gioco. Inoltre l’utente prende atto ed accetta che l’impianto sportivo è attualmente munito di infrastrutture / separatori/recinzioni/vetrate che possono limitare la visuale del terreno di gioco e dello spettacolo.
  11. Il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua colpa.
  12. Il Club non garantisce che la gara abbia luogo nella data e nell’ora prevista; si riserva, inoltre, il diritto di riprogrammare la data e l’ora della gara senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
  13. L’apertura dei cancelli avviene, di norma,due ore prima dell’inizio della gara, salvo diversa disposizione dell’autorità competente.
  14. I tornelli dei varchi d’accesso sono strutturati per consentire un fluido e rapido ingresso del pubblico scaglionato in un arco temporale di almeno 90 minuti. Tanto premesso, per evitare lunghe file agli ingressi, che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio, si consiglia il pubblico pagante di anticiparsi quanto più possibile.
  15. L’esposizione di striscioni, tamburi, megafoni e le coreografie consentite devono essere richieste almeno sette giorni prima della gara al Calcio Foggia 1920, la quale con il nulla osta del responsabile del G.O.S., provvederà all’eventuale autorizzazione che può essere estesa a tutta la stagione calcistica. Gli striscioni autorizzati e/o il materiale per le coreografie dovrà essere introdotto allo Stadio da un varco appositamente predisposto, almeno un’ora prima dell’apertura dei cancelli. Salvo diverso avviso dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, possono essere introdotte senza preventiva autorizzazione, bandire con simboli del Calcio Foggia 1920 o della squadra ospitata che non siano di misura tale da arrecare fastidio agli altri spettatori e che utilizzino, come asta, materiale di plastica leggera.
  16. Le persone diversamente abili, i tesserati FIGC, AIA, e CONI, potranno assistere alla garanel numero e secondo le modalità stabilite e comunicate dal Calcio Foggia 1920.
  17. E’ fatto divieto di introdurre all’interno dell’Impianto Sportivo animali di ogni tipo e specie.
  18. E’ consentito l’ingresso gratuito esclusivamente a minori di anni 4 (comunque al di sotto di mt. 1 di altezza) purchè accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci munito di regolare titolo. Senza pregiudizio di quanto precede, ai sensi dell’art. 11-ter del DL 8.2.2007 n. 8 convertito in legge con modificazioni dalla L. 4.4.2007 n. 41, il Club predispone e pubblicizza, per un numero di partite indicate dalla normativa, ingressi gratuiti in specifici settori destinati per i minori di anni 14 accompagnati da titolari di tagliando di accesso.
  19. I seguenti comportamenti devono essere ritenuti proibiti e saranno perseguiti a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti. Essi potranno essere rilevati, constatati e contestati anche, eventualmente, attraverso le immagini registrate del sistema di videosorveglianza. L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà in qualsiasi momento imporre ulteriori divieti o prescrizioni.
    1. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga.
    2. Arrampicarsi sulle strutture dello Stadio o delle sue pertinenze.
    3. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto.
    4. Introdurre o porre in vendita bevande di gradazione alcolica superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga in particolari aree, rilasciate dall’Autorità competente, previo parere favorevole del Questore.
    5. Pettorine o indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi.
    6. Detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, pietre, armi da taglio, armi da fuoco,strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto.
    7. Bottiglie, lattine o contenitori in vetro o di qualsiasi altro materiale (le bevande devono essere versate in bicchieri di plastica o carta), ombrelli a punta, caschi, cinture con pesanti borchie di metallo, bastoni, materiale imbrattante o inquinante ed ogni altro oggetto anche astrattamente idoneo ad offendere in relazione alle circostanze di tempo e di luogo ovvero che l’Autorità presente allo Stadio reputi vietato: stampelle ed altri accessori od ausili; gli stewards, in presenza di elementi che facciano fondamente ritenere possibile la destinazione ad usi impropri di tali oggetti e strumenti, potranno denegare l’assenso. E’ fatto divieto, sempre secondo la normativa di sicurezza, l’introduzione all’interno dell’Impianto Sportivo di passeggini e carrozzine infanti. Il Calcio Foggia 1920 non provvede ad alcun servizio di custodia di tali oggetti.
    8. Introdurre o esporre cartelli, stendardi, megafoni se non autorizzati, tamburi se non autorizzati, documenti, disegni, maschere per il travisamento, materiale stampato e qualsiasi tipo di striscione non autorizzato, anche se non presenta alcuna scritta e che ostacola la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza.
    9. Qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa, cori o altre manifestazioni di intolleranza xenofoba.
    10. Qualsiasi forma di propaganda politica o di pubblicità personale. E’ altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale che non sia oggetto di rapporto contrattuale con il Calcio Foggia.
    11. Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
    12. Tenere comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati negli artt. 6 co. 1, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7 della L. 401 del 13 dicembre 1989 e successive modificazioni ed in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici,nazionali o religiosi, quelli relativi alla violenza nel corso di competizioni agonistiche nonché al lancio di materiale pericoloso.

Si richiamano, altresì,le sanzioni penali previste dal D.L.08/02/07 convertito in L. 04/04/07.

L’EVENTUALE CONDANNA OVVERO ANCHE SEMPLICE DENUNCIA PER UNO DEGLI ILLECITI PENALI O AMMINISTRATIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA SUGLI STADI, OVVERO QUALSIASI ALTRA VIOLAZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO, COMPORTERA’, COME ULTERIORE SANZIONE, LA POSSIBILITA’  CHE IL QUESTORE OVVERO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA EMETTENO A CARICO DEL RESPONSABILE UN DIVIETO DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI (CD. DASPO) DA UN MINIMO DI UNO AD UN MASSIMO DI OTTO ANNI.  

Si segnala, infine,che l’impianto è totalmente controllato da un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso con telecamere posizionate sia all’interno che all’esterno dello Stadio, nonché nei punti della città sensibili al passaggio dei tifosi. I relativi dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal reg. Eu 679/2016 (GDPR).

Le immagini in caso di violazioni saranno esaminate dalla Questura di Foggia.

 

Approvato in riunione G.O.S.